DA OLTRE 20 ANNI

Direttiva macchine

Decreto Legislativo n. 17 del 27/01/2010
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE del 17/05/2006 – G.U. n. 41 del 19/02/2010

1.7. INFORMAZIONI
1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina
Le informazioni necessarie per il funzionamento delle macchine devono essere chiare e facilmente comprensibili. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell’operatore. La salute e la sicurezza della persona esposta potrebbe essere in pericolo causa errori nella supervisione della macchina; la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da fare un appropriato segnale di pericolo acustico o luminoso.

1.7.1.2. Dispositivi di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un’avaria di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato. Se la macchina è munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all’operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di avvertenza. Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.

1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza.

1.7.3. Marcatura delle macchine
Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

– ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
– designazione della macchina,
– marcatura “CE” (cfr. allegato III),
– designazione della serie o del tipo,
– eventualmente, numero di serie,
– anno di costruzione, cioè l’anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell’apposizione della marcatura CE.
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l’utilizzo in atmosfera esplosiva deve recare l’apposita marcatura. La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l’utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.

ALLEGATO III – MARCATURA CE
La marcatura “CE” di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo grafico che segue:

Logo CE

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura “CE”, devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura “CE” devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura “CE” deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera b), la marcatura “CE” deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio. Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una “Traduzione delle istruzioni originali”; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.

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